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Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi

Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi. Prot. Spec. n° 95/2024.

Data :

22 luglio 2024

Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi
Municipium

Descrizione

Ordinanza N. 96 del 22/07/2024


OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Prot. Spec. n° 95/2024.


IL SINDACO


Visto il D.lgs. n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 50 comma 5;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 270 del 15 maggio 2020 di approvazione del Piano regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, ai sensi della
L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, con il quale si stabilisce, fra l'altro che: dal 15 giugno al 30
settembre di ogni anno è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate,
cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana
nonché i festivi non domenicali compresi dall’inizio di maggio e fine ottobre;
Visto il D.lgs. n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’ art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco
quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta
Autorità;
Vista la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
Vista la Legge regionale n. 39 del 28 ottobre 2000 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”;
Visto il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della
legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39”;
Visto il D.lgs. n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
Visto il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e
Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi
quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si
propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio
forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano
un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
Considerato che, ai sensi della Legge regionale n. 39/2002 e relativo Regolamento di attuazione n. 7/2005,
durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del
Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente
ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
 accendere fuochi di ogni genere;
 far brillare mine o usare esplosivi;
 usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in
contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori
che producano faville o brace;
 fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare
comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di
carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione
per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti
vigenti;


ORDINA


1) Divieti

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree
del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o
immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
 accendere fuochi di ogni genere;   far brillare mine o usare esplosivi;
 usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in
contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori
che producano faville o brace;
 fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare
comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di
carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione
per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti
vigenti;


2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi


Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società
Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo,
lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti
di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in
prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca,
residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di
protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa
che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di
quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove esistente, la specifica
normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade
suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura
delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il
transito dei mezzi antincendio.


3) Attività ad alto rischio esplosivo


Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui
all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici,
depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune
l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e
della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le
aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all’ Agenzia Regionale di Protezione Civile della
Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.
Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono
dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di
precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di
prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di
eventuali incendi boschivi.
4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere
Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della
richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di
qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri
articoli pirotecnici,


Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà
autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come
lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata
preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre
antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la
durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione
di incendi.


Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia
municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella
documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in
condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco
sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.


5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive


Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle
operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e
all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si
propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque
realizzata entro il 31.07.2024.


6) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali


Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell’art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale
7/2005 è vietato accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli
delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all’articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei
terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei
bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio
comunale nel periodo di massima pericolosità.
7) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a
riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi
hanno, inoltre, l'obbligo entro il 24.07.2024 di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore
a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un
eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.


PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE


8) Aree boscate


Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e
conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in
particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e
cespugliati.
I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti
residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a
tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da
specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell’ambiente e del territorio sono effettuate
anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia
perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.
Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme
statali e regionali vigenti.

9) Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture
ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in
efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle
regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.
Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che
dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio
nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi
avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel
piano comunale di emergenza di protezione civile.

VIGILANZA E SANZIONI

10) Vigilanza
Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia
Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della
presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia
perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

11) Sanzioni
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già
previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie
disciplinate dalla presente ordinanza.
Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto
dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la
sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del
D.Lgs. 267/2000.

12) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con il Piano regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, ai sensi della
L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39.

 

Municipium

Allegati

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